conversione di capitale in euro deliberato dall'assemblea,
con non piu' di due decimali
nota 17.12.2001, comitato euro
del ministero del tesoro
D.Lgs. 00.00.1998, n. 213, così
come modificato dal
D.Lgs. 00.00.1999, n. 206e dalla
L. 00.00.2001, n. 383
Il c. 6,
art. 17 del D.Lgs. 00.00.1998, n. 213, impone, come unico vincolo all’esito
delle operazioni di conversione deliberate dall’assemblea, che il valore
nominale delle azioni sia espresso in euro con non più di due decimali.
Tale
disposizione conferma testualmente la possibilità che le società già esistenti
mantengano, dopo la conversione, azioni e quote con valori diversi dall’euro
intero.